Welfare

Cambiano i congedi di paternità, maternità e parentali: ecco come

Entrate in vigore pienamente dal 13 agosto, le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità sono finalmente realtà e portano una mini-rivoluzione nella vita delle neo-mamme e dei neo-papà lavoratori. Vediamo quali.

Entrate in vigore pienamente dal 13 agosto, le novità normative in materia di congedo parentale, maternità e paternità previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 (che accoglie le indicazioni comunitarie) sono finalmente realtà e portano una mini-rivoluzione nella vita delle neo-mamme e dei neo-papà lavoratori. Vediamo quali.

Il congedo di paternità è obbligatorio

Un importante passo verso il futuro (o meglio, del colmare un gap imbarazzante anche verso altri cugini in UE per dirne una) è senza dubbio l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, con indennità giornaliera del 100 percento, che è svincolato del tutto dal congedo di maternità. Si affianca al congedo di paternità cd. alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

La nuova misura consente al papà lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi non frazionabili ad ore ma fruibili anche in via non continuativa. Il congedo raddoppia e raggiunge i 20 giorni lavorativi se il papà ha appena avuto due o più gemelli (quindi in caso di parto plurimo).

I 10 giorni lavorativi possono essere fruiti dai due mesi prima della data prevista del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio. Gli stessi tempi e lo stesso congedo è garantito anche in caso di morte perinatale del figlio.

Nonostante la misura, tra l’altro chiesta dall’UE e non poco tempo fa, l’Italia resta tra i fanalini di coda per i congedi di paternità nonostante l’allungamento a 10 giorni (dai precedenti 5/6): Francia e Irlanda ad esempio concedono almeno due settimane, il Portogallo 5 settimane e la Spagna ben 12 settimane (praticamente tre mesi).

Le novità per le lavoratrici autonome

Alle lavoratrici autonome dal 13 agosto è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, sulla base “degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl”.

L’indennità è calcolata – spiega il Ministero – alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità / paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Come cambia il congedo parentale

Aumentano, come fanno sapere dal Ministero:

  • da 10 a 11 mesi, la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
  • da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
  • da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti.

Il tutto chiaramente con alcuni vincoli specifici del caso.

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