Fisco

Pubblicato il Decreto PNRR 2: le novità

Confermate le anticipazioni: l'obbligo POS diventa operativo e si estende l'obbligo di fatturazione elettronica. Novità anche per il Superbonus 110%

Il Decreto PNRR 2 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 30 aprile è diventato di fatto operativo e conferma una serie di misure che siamo stati in grado di anticiparvi in questi giorni. Cinquanta articoli in totale che vanno nella direzione di raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza su più fronti, tra cui quelli in materia finanziaria e fiscale.

Le novità in campo finanziario e fiscale

Vengono confermate dal testo le nuove regole che disciplineranno l’utilizzo del POS e l’obbligo di accettare pagamenti elettronici.

  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022». 

Anticipata quindi l’entrata in vigore del meccanismo sanzionatorio rispetto alla data già fissata di gennaio 2023, la definizione della sanzione (30 euro in forma fissa più il 4% dell’ammontare del mancato pagamento) permetterà finalmente di applicare anche l’obbligo già previsto in materia.

Altra importante novità riguarda il tante volte ipotizzato obbligo di fatturazione elettronica anche per chi è in regime di flat-tax (o forfettario).

  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  del  5  agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica  e  trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi  dati,  le  parole  da  «Sono
esonerati  dalle  predette  disposizioni»   fino   alle   parole   «o
committente soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse. 

Restano fuori da tale obbligo quanti siano sotto i 25.000 euro di fatturato, per cui l’obbligo scatterà solo dal 1 gennaio 2024. Gli altri, invece, dal 1 luglio 2022 sono tenuti a emettere fattura elettronica per le loro prestazioni e fino a settembre 2022 potranno in deroga emettere fatture non entro i classici 12 giorni previsti ma al mese successivo.

Oltre a queste due importanti misure, nella parte relativa al fisco del Decreto PNRR 2 c’è la conferma della nascita del nuovo portale sul lavoro sommerso (Ispettorato Nazionale del Lavoro, INAIL, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza condivideranno la stessa banca dati).

Sicurezza sul lavoro

Il PNRR 2 conferma all’articolo 20 l’intenzione di potenziare le operazioni di sicurezza sul lavoro attraverso appositi protocolli tra i soggetti coinvolti (su tutti, l’INAIL che potrà promuovere azioni ad hoc con i grandi gruppi d’impresa e le aziende).

Nello specifico, l’INAIL (e senza altri oneri di spesa, quindi con le risorse attualmente a sua disposizione), si impegnerà nella promozione:

    a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al
datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze
dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati; 
    b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni
tecnologiche in materia,  tra  l'altro,  di  robotica,  esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali
innovativi per l'abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione
immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro; 
    c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di
analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli
ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla
compresenza di lavorazioni multiple; 
    d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Cambiano le comunicazioni per il Superbonus 110%

Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  90,  il  comma  2-bis
dell'articolo 16 e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Al  fine  di
garantire la corretta attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3,  Investimento
2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110  per  cento  per  l'efficienza
energetica  e  la  sicurezza  degli  edifici»,  nonche'  al  fine  di
effettuare il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al  presente
articolo, compresa la valutazione del risparmio  energetico  da  essi
conseguito,  in  analogia  a  quanto  gia'  previsto  in  materia  di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli  edifici,
sono trasmesse per via  telematica  all'ENEA  le  informazioni  sugli
interventi effettuati. L'ENEA elabora  le  informazioni  pervenute  e
trasmette una relazione sui risultati degli interventi  al  Ministero
della transizione  ecologica,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, alle Regioni  e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.».

Era del resto impellente una modifica alle norme che regolassero il c.d. Superbonus 110% dopo gli innumerevoli casi che ne hanno messo in evidenza la fallacità. All’articolo 24 il Decreto PNRR 2, oltre a stabilire modifiche all’organigramma dell’ENEA – che entro 60 giorni deve obbligatoriamente dotarsi di un direttore generale -, prevede che, così come per i lavori di riqualificazione energetica, sia obbligatoria la comunicazione telematica all’Agenzia per interventi con Ecobonus e Sismabonus.

Altri aspetti salienti del Decreto PNRR 2

15 milioni di euro per la Transizione Ecologica

Cinque milioni all’anno per raggiungere gli obiettivi di Transizione Ecologica per 2022, 2023 e 2024: questi i fondi riservati al MITE per l’attuazione degli interventi di sua competenza destinati all’attuazione dei punti del PNRR.

Inoltre, l’idrogeno viene messo al centro della transizione: con l’obiettivo di incentivare l’uso dell’Idrogeno il Governo decide di sgravarlo da “oneri generali afferenti al sistema elettrico” e dalle accise. Escluso dal taglio delle accise l’idrogeno destinato come carburante per motori termici.

Istituito il SNPS

Altro aspetto a cavallo degli altri, ma sicuramente importante, è l’istituzione con il Decreto PNRR 2 del “Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici” (SNPS), che avrà l’obiettivo di concorrere “al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità“.

Maggiore premialità per la parità di genere

Due modifiche al codice degli appalti contenute nel Decreto PNRR 2 fanno sì che la certificazione della parità di genere (come da 198/2006) assuma maggiore importanza: non solo viene detto che le amministrazioni pubbliche devono inserire la certificazione come elemento premiale nei bandi pubblici promossi, ma che sia vincolante per le aziende che vogliono partecipare alle gare d’appalto per ottenere la riduzione del 30% della cauzione provvisoria (sotto forma di garanzia fideiussoria).

Comparto turismo

Gli articoli 38 e 39 del Decreto PNRR 2 sono destinati alla filiera Turismo, in particolare relative al finanziamento dei c.d. digitours e alle garanzie per i finanziamenti nel comparto turistico (attraverso Fondo di Garanzia PMI).

Giustizia

Come risaputo, uno degli assets chiave degli obiettivi che l’UE chiede all’Italia di raggiungere è legato alla giustizia, vero tallone d’Achille dello Stato. Con il Decreto PNRR 2 vengono date nuove indicazioni sul funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria. Slitta al 15 luglio 2022 invece l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Via
Gazzetta Ufficiale

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