Economia

Decreto Milleproroghe: solo piccoli aggiustamenti, in attesa di tempi migliori

Con il decreto Milleproroghe – approvato i nelle scorse settimane- il Governo ha introdotto alcune novità che potrebbero essere utili per imprese, professionisti, e famiglie. Certo ci si attendeva qualcosa di più, ma la “coperta troppo corta” – a dispetto degli annunci – non ha consentito fare di più. Staremo a vedere più avanti, sperando in un andamento migliori degli indicatori economici generali.

Con riferimento alla “Tregua fiscale”, in riferimento allo stralcio dei carichi fino a 1000 euro, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico, sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023. Entro lo stesso termine possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico.

Per quanto concerne misure a sostegno dell’edilizia è stato previsto il prolungamento di due anni – rispetto alla proroga già introdotto  dall’articolo 10 -septies D.L. 21/2022 – i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023. Inoltre viene prorogato il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione, o degli accordi similari in qualunque altro modo denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023.

Viene, ancora, posticipato dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il temine ultimo per l’effettuazione di investimenti in “altri beni strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui – con riferimento all’anno 2022 – spetta un credito d’imposta al 6% a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non “prenotati” non è invece previsto alcun credito d’ imposta.

Proroga al 30 novembre 2023 piuttosto che di settembre 2023, il termine entro il quale possono essere effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, se l’ordine è stato accettato dal venditore entro il 13 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Altre misure sono state previste a sostegno dell’agricoltura. E’ il caso del differimento dal 31 marzo al 30 giugno 2023, il termine di esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022.

Prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i c.d. lavoratori fragili di svolgere la prestazione in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

Prorogato al 30 giugno 2023 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

Prorogata a tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze, mentre viene prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli Enti del Terzo Settore di adeguarsi alle norme inderogabili della disciplina di riforma del Codice del Terzo Settore.

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Back to top button